Ennesimo “non giudizio” di merito sui Modelli 231

La sentenza emessa dal Tribunale di Milano per quel che concerne il reato di truffa ai danni del Comune di Milano nell’affaire derivati ha riservato ben poca attenzione alle motivazioni che hanno condotto a non considerare applicabile l’esimente prevista dall’ art. 6 del decreto. Il Giudice ha infatti ventilato, per l’ennesima volta, una sorta di responsabilità oggettiva dell’ente secondo la quale la violazione della legge presuppone il mancato funzionamento del modello e quindi la sua inadeguatezza a prevenire le fattispecie, senza entrare nel merito del contenuto dei modelli 231 adottati dalle società coinvolte.

Il Giudice avrebbe dovuto invece strutturare la sua critica al Modello secondo questi passaggi:

- evidenziare l’insufficienza della mappatura del rischio di truffa in danno di ente pubblico, fornendo una risposta al seguente quesito: i Modelli esaminati avevano chiaramente ipotizzato la possibilità di raggirare l’ente pubblico nei contratti del tipo sub iudice?
- valutare l’adeguatezza in astratto dei presidi interni a gestire quello specifico rischio di truffa, rispondendo alla domanda: le procedure per la negoziazione erano adeguate a disciplinare tale attività (ad esempio: sotto il profilo della segregation of duties, degli snodi informativi all’ODV, dell’archiviazione ecc.)?
- valutare se quelle procedure erano applicate, oppure se vigeva una prassi di negoziazione difforme rispetto alle procedure;
- valutare la disciplina dell’ODV;
- valutare l’effettività della vigilanza dell’ODV;
- valutare l’esistenza e l’idoneità del sistema sanzionatorio interno.

Vito Piepoli

Senteza Truffa Derivati